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Associazione Vintage Camper Club - STATUTO

ASSOCIAZIONE  “ VINTAGE CAMPER CLUB”


STATUTO

Art. 1 Costituzione e sede
E' costituita , ai sensi degli art. 36 ss.C.C. , una libera Associazione , con durata illimitata, denominata “VINTAGE CAMPER CLUB” con sede provvisoria in Moncalieri ( To ) , Via  Marsala n. 16 , e potrà istituire sedi secondarie Italia ed all’estero.
      L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente socio-ricreative e può aderire ad altre Associazioni secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
Art. 2 Scopo e finalità
     -  Scopo principale dell’Associazione è la salvaguardia del motorismo storico in generale ed in particolare dei Veicoli ad uso Ricreazionale Storici e di Interesse Storico.
      -  Favorire e diffondere lo spirito associativo tra coloro che utilizzano veicoli ad uso ricreazionale  e che       generalmente praticano attività di turismo ed in particolare con veicoli ad uso ricreazionale con più di venti anni di vetustà. ( Veicoli Ricreazionali Storici e di Interesse Storico )
- Favorire lo scambio d'esperienze sia per un migliore utilizzo dei veicoli ricreazionali, sia per una loro perfetta conservazione , sia per scoprire luoghi ed itinerari interessanti.
-  Promuovere forme di collaborazione con istituzioni, quali le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, etc. prevalentemente nell'ambito delle manifestazioni motoristiche storiche e del turismo.  
Proporre iniziative atte a sostenere e creare infrastrutture che consentano il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue per i veicoli come previsto dal Codice della Strada.
-  Promuovere la costruzione di aree di sosta, parcheggi.  
-  Fornire adeguata assistenza agli associati secondo i mezzi finanziari e tecnici a disposizione.
-  Organizzare incontri , escursioni , viaggi , feste , raduni , meeting , anche contattando altre associazioni aventi scopo analogo ,valorizzare la socializzazione.
-  Procurare, mediante accordi con esercenti e attività commerciali, sconti a favore degli associati sui prezzi dei prodotti e dei servizi venduti o forniti.
-  Favorire i rapporti fra Soci, sviluppare le proposte da loro avanzate, favorire l’organizzazione di incontri nei luoghi di residenza o la formazione di gruppi di viaggio.
Art. 3 I Soci
L'iscrizione garantisce al Socio il diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.
I soci si distinguono in:

A)    Fondatori     :  sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo , hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale , ma solo al pagamento della quota sociale.

B)    Ordinari       :  coloro , persone fisiche o giuridiche , Enti e Associazioni , che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
C)    Onorari        :  sono quelli che sono ammessi all’assemblea dei soci ma non godono di nessun diritto all’interno dell’associazione.

D)    Familiari      :  coniuge o altra persona indicata dal socio ordinario, del quale gode gli stessi diritti.
E)    Sostenitore :  è chi , persone fisiche o giuridiche , Enti e Associazioni , offre spontaneamente beni e servizi , nonché contributi finanziari a beneficio del Club.

1.     Possono aderire all’Associazione tutti coloro che condividano gli interessi della stessa.
2.      Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi ed acquistano la qualità di socio, tutti coloro che condividono gli scopi istituzionali e gli interessi culturali compatibili con le finalità dell’Associazione.
3.      Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
4.      Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione all’Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo con giudizio, sempre motivato. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso l’appello all’Assemblea Generale.
5.      Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale e delle quote straordinarie che saranno eventualmente deliberate dall’Assemblea. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6.      L’iscrizione al Club comporta la piena osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché delle deliberazioni prese dagli organi sociali.  
7.      La qualità di un associato non è trasmissibile. L’associato può sempre recedere dal Club se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
8.      La qualità di socio si acquista a seguito della delibera favorevole del Consiglio Direttivo del Club e con il versamento della quota annuale associativa.
I Soci saranno espulsi o radiati qualora:

    • Si rendano morosi del pagamento della tessera sociale, delle quote associative o di quelle straordinarie, dopo 60 giorni dalla scadenza fissata;
    • Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
    • Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e/o materiali al Club;
    • Quando siano accertate situazioni passibili di denuncia all’Autorità Giudiziaria.
    • Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dalle Assemblee dei Soci.
    • I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che in ogni modo abbiano cessato di appartenere al Club, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.

9.      La qualità di socio comporta l'accettazione e l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di turismo itinerante, delle norme del presente Statuto e delle direttive che sono emanate dagli Organi del Club;
10.    Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le regole stabilite nell’apposito regolamento.

Art. 4 – Organi Sociali

       Gli organi sociali sono:
·  L’Assemblea generale dei soci
·  Il Presidente
·  Il Vice Presidente
·  Il Consiglio Direttivo
·  Il Segretario
·  Il Tesoriere

Art. 5 – Assemblee
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Club ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ composta da tutti gli aderenti al Club, ivi compresi i soci familiari
I - ASSEMBLEA ORDINARIA
L’ Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati , è ammessa la partecipazione all’Assemblea in videoconferenza.
L’Assemblea  Delibera:

    • Sugli indirizzi e sulle direttive generali del Club
    • Sull’approvazione dei regolamenti sociali,
    • Sulla nomina degli organi direttivi del Club
    • Su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti al Club che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
    • Sugli argomenti all'ordine del giorno;
    • Sull'eventuale destinazione di utili di gestione e di fondi, riserve o capitale durante la vita del Club stessa;

       -    Elegge, con un'unica votazione a scrutinio palese, il Presidente, Il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori
       -   Stabilisce l'entità della quota associativa per l'anno successivo per proposta del Consiglio Direttivo;
1.      La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, assemblea di cui propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
2.      La convocazione dell’Assemblea ordinaria sarà comunicata agli associati minimo otto giorni prima,(con una di queste forme) a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax , sms o avviso telefonico. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
3.      L’Assemblea deve essere convocata a cura del consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 30 Maggio.
4.      Le deliberazioni dell’Assemblea, convocata in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
5.      Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
6.      L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori.
7.      Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le norme e l’ordine delle votazioni.
8.      Di ogni assemblea, il segretario dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

II - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1.      La convocazione dell’Assemblea Straordinaria sarà comunicata agli associati minimo otto giorni prima,(con una di queste forme) a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax , sms o avviso telefonico. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno). L’Assemblea Straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario od allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci.  E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea in videoconferenza.

2.      L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.      L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
·        Approvazione e modificazione dello Statuto Sociale
·        Scioglimento del Club e modalità di liquidazione.
·        Sul trasferimento della sede dell’Associazione.
·        Su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua  approvazione dal Consiglio Direttivo.
4.      L’ Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati , è ammessa la partecipazione all’assemblea in videoconferenza.

III  VOTAZIONI
Le votazioni, salvo casi particolari sui quali sarà deciso di volta in volta, avvengono a scrutinio palese.
Per le elezioni delle cariche sociali, come per tutte le votazioni riguardanti persone, si procederà a scrutinio segreto, almeno che non deciso diversamente dal Presidente.
IV CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito ed eletto dall’assemblea fino ad un massimo di nove eletti , sei dei quali reperiti tra i soci fondatori, rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di adesione all’associazione per l’anno seguente.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario , il tesoriere e tre consiglieri.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
·        Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
·        Redigere i programmi di attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
·         Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
·        Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
·         Redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea
·         Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;  
·        Adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
·        Incentivare la partecipazione dei Soci alle attività sociali. 
 
1.      Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, senza alcuna formalità.
2.      Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.      Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ne ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
4.      Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, sarà nominato il primo non eletto della precedente votazione o mediante nuova convocazione dell’assemblea per eleggere i sostituti che resteranno in carica fino alla data già prestabilita. IL Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
5.      Il Consigliere che si assenta ingiustificatamente per tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Gli subentra il primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio. Qualora non si renda disponibile nessuno, il Presidente può reclutare, su indicazione del Consiglio, un Socio in sostituzione.


V  IL PRESIDENTE
1.      Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2.      Il Presidente dirige , controlla ed è il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza
3.      Ha la rappresentanza e la firma sociale
4.      Con formale delega scritta, ha la facoltà di assegnare incarichi ed utilizzo di carta intestata ai soci affinché svolgano attività riferibili agli scopi sociali;
5.      In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente
 VI IL SEGRETARIO
Il Segretario

    • Deve occuparsi della parte riguardante il tesseramento
    • La tenuta del registro dei verbali, il registro dei soci ed il registro del Direttivo
    • Deve operare in stretta collaborazione con il Presidente

VII IL TESORIERE
·         Il Tesoriere deve predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
·        Redige il Rendiconto, registrando entrate ed uscite
·        E’ preposto alla riscossione delle quote sociali ed ad effettuare pagamenti in accordo , anche verbale , con il Presidente
·        E’ delegato alla firma sugli assegni , che dovrà essere apposta in modo congiunto dal Presidente e dal Tesoriere.
·        Ha cura dei libri  contabili, degli inventari e loro aggiornamenti.
Art. 6  Le entrate e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti:

    1. dalle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
    2. da eventuali contributi dei Soci sostenitori e di terzi e da sponsorizzazione di ditte commerciali.
    3. dai contributi di Enti Pubblici ed istituzioni private
    4. dai proventi di attività e/o manifestazioni organizzate dall’associazione

Art. 7   L’esercizio finanziario comincia con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno , il primo esercizio si chiuderà il Trentuno Dicembre 2008 . Per ogni anno è predisposto un bilancio annuale. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
Art. 8    I Soci hanno l’obbligo di regolarizzare la loro posizione amministrativa con il versamento della quota sociale entro 60 giorni dall’inizio dell’anno solare. Le quote saranno differenziate in base alla qualifica dei soci (fondatori, ordinari, onorari , familiari ecc.) La quota di iscrizione per i Soci che si iscriveranno durante l’anno sarà calcolata rata pro tempore per la quota parte variabile e intera per la quota parte fissa.
Art. 9    Ogni 4 anni, durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci, si procederà alla elezione delle cariche sociali o al loro rinnovo. Il Consiglio Direttivo uscente predisporrà le norme delle operazioni di voto e di scrutinio. Qualora, in corso di mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più eletti alle cariche sociali, questi non saranno sostituiti subito, ma alla prima assemblea dai Soci. I nuovi membri verranno eletti tra i Soci, con votazione palese.
Art. 10   Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria , provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e determinandone i poteri  anche per quanto riguarda la destinazione degli eventuali residui attivi.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell' associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione , con finalità  analoghe o a  fini di pubblica utilità , sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.   
Art. 11    Il Presente Statuto potrà essere modificato unicamente con la volontà scritta di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei Soci aventi diritto al voto. Le richieste di modifica dovranno essere inviate per raccomandata.
Art. 12    In caso di qualsiasi azione legale verso i membri del Consiglio Direttivo scaturita per fatti concernenti l’associazione VINTAGE CAMPER CLUB, le spese necessari per la difesa e quelle legali saranno sostenute dal VINTAGE CAMPER CLUB stesso nelle persone dei propri soci.
Art. 13    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. 

Moncalieri ,  21  luglio  2007


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